Attribuzione cognome ai figli. La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato [-] le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre…
Corte costituzionale. Comunicato del 27.04.22
La medesima Corte, già con l’ordinanza numero 176 del 1988, aveva ritenuto “possibile e probabilmente consentaneo all’evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vi gente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi, il quale concilii i due principi sanciti dall’art. 29 Cost., anzichè avvalersi dell’autorizzazione a limitare l’uno in funzione dell’altro”.
Si tenga presente che la medesima Corte, con sentenza nr.286 del 2016, ha dichiarato:
1- l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno;
2- ha dichiarato in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno;
3- ha dichiarato in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione.
Consulta.Sentenza .nr.286/2016
Art. 262. Cognome del figlio nato fuori del matrimonio. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e' stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. ((263)) Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Se la filiazione nei confronti del genitore e' stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo' mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita' personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi. Nel caso di minore eta' del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. (105) ((263)) ------------- AGGIORNAMENTO (105) La Corte Costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297 (in G.U. 1a s.s. 31/7/1996, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identita' personale". ------------- AGGIORNAMENTO (263) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno", e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.
Corte costituzionale. Estratto ruolo Camera di consiglio Mercoledì, 27 aprile 2022.
Nr. Ruolo 3. Ord. 78/2020 ord. 17 ottobre 2019 Tribunale di Bolzano – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano c/ D.G. e D.H. Art. 262, c. 1°, codice civile (Stato civile – Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio – Riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori – Assunzione del cognome paterno salva la facoltà dei genitori, di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno – Preclusione della possibilità per i genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno) – rif. artt. 2, 3, 11 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 8 e 14 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; artt. 7 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza 07/12/2000 e adattata a Strasburgo 12/12/2007
Giud. Rel. NAVARRETTA. Con ordinanza n. 18/2021 la Corte sospende il giudizio e solleva dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale.
Nr. Ruolo 4. Ord. 25/2021 ord. 11 febbraio 2021 Corte costituzionale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano c/ D. G. e D. H. art. 262, c. 1°, codice civile (Stato civile – Cognome del figlio nato fuori dal m a t r i m o n i o – Riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori Imposizione, in mancanza di diverso accordo dei genitori, dell’automatica acquisizione del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori) – rif. artt. 2, 3 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione agli artt. 8 e 14 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Giud. Rel. NAVARRETTA