Mutuo fondiario.Superamento soglia di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.u.b.) – Conseguenze – Rimessione alle S.U. Ordinanza interlocutoria n. 4117 del 09/02/2022, La Sezione Prima Civile, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione ritenuta di massima di particolare importanza se, in tema di credito fondiario, in caso di superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, il contratto debba considerarsi nullo, con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti, oppure se tale conseguenza non sia configurabile in assenza del carattere imperativo della norma violata.
Cassazione, Sez. I civile. Ordinanza interlocutoria nr. 4117 del 09/02/2022
Presidente: M. Cristiano. Relatore: A. Ceniccola
Ordinanza interlocutoria n. 4117 del 09/02/2022
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