Surroga ed equa riparazione

Ottobre 14, 2019 uff Comments Off

Domanda di surroga al creditore inerte.Processo amministrativo.Giudizio di ottemperanza. Domanda dell’avvocato di surrogarsi al creditore inerte.Inammissibilità. E’ inammissibile la domanda di surrogarsi al creditore inerte, avanzata da un avvocato in un giudizio di ottemperanza ex legge Pinto. Il Tar ha chiarito che il diritto all’equa riparazione riguarda (ed ha natura di) danno non patrimoniale, ed è un diritto personalissimo, di tale natura che, come affermato dalla Corte di cassazione (sez. II civile, 2 ottobre 2017, n. 22975), non può essere fatto valere in via surrogatoria. A ciò aggiungasi che l’esperimento di tale azione surrogatoria non è compatibile con il giudizio amministrativo che “non conosce ipotesi di legittimazione anomala quali quelle proprie dei rapporti civilistici e di cui caso tipico è appunto quello previsto dall’art. 2900 cod. civ.” (CGA nr. 902.2013).  Per costante giurisprudenza, perché un interesse possa essere tutelabile con un’azione giurisdizionale amministrativa, deve essere, oltre che attuale, “personale“, e anche la lesione da cui discende l’interesse al ricorso, oltre che attuale, deve essere “diretta”, nel senso che deve incidere in maniera immediata sull’interesse legittimo proprio della parte ricorrente.

È quindi da ritenere inammissibile, per difetto di legittimazione all’azione, il ricorso giurisdizionale proposto da un soggetto giuridico in luogo di un altro direttamente leso da un provvedimento amministrativo, in quanto, poiché la legittimazione presuppone l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto in capo al soggetto che propone l’azione giurisdizionale, esso non può surrogarsi al destinatario dell’atto impugnato, ossia di colui che risente direttamente degli effetti lesivi di quest’ultimo, perché ciò non è consentito dal vigente ordinamento processuale.” (Cons. St., sez. V, n. 2439 del 2014). In altre parole, l’azione surrogatoria regolata dall’art. 2900 del c.c. conferisce al creditore la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, non suscettibile di estensione al giudizio amministrativo, in cui la legittimazione all’azione presuppone l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto direttamente in capo al soggetto che propone l’azione giurisdizionale.

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