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Precetto a terzo pignorato
Atto di precetto a terzo pignorato. Poiché l’ordinanza di assegnazione di crediti resa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. acquista efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato solo dal momento in cui sia portata a conoscenza di questi o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza stessa, è illegittima l’intimazione, col precetto notificato prima di tale momento, del pagamento di spese o competenze o compensi diversi ed ulteriori rispetto a quanto indicato nell’ordinanza.
“se tuttavia il precetto venga redatto di seguito all’ordinanza di assegnazione e notificato insieme con questa, senza che sia stato preceduto dalla comunicazione dell’ordinanza al terzo assegnato (e/o dalla concessione di un termine adeguato per adempiervi), si potrà configurare un abuso dello strumento esecutivo nei confronti del terzo assegnato, non ancora inadempiente (o non colpevolmente inadempiente)”;
– “se l’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. viene notificata al terzo in forma esecutiva
contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l’art. 95 cod. proc. civ. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente”;
– “il corrispondente vizio del precetto, per la parte in cui sono pretese tali spese, può essere fatto valere mediante opposizione
all’esecuzione, in quanto si contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente per il rimborso delle somme auto-liquidate nel precetto”.
Cass. Civile Sez.3. Sent. Nr. 2724 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: DE STEFANO FRANCO
Data pubblicazione: 02/02/2017