Termini per querela

Luglio 3, 2020 uff Comments Off

Il Decreto Rilancio prevede la sospensione dei termini per proporre querela.  Il d.l. 19 maggio 2020 n. 34, c.d. decreto Rilancio, all’art. 221 contiene una norma relativa alla sospensione dei termini per proporre querela che suscita perplessità in ordine alla sua legittimità. Per comprendere la questione bisogna prendere le mosse dall’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. decreto Cura Italia, che è stato oggetto di modifica da parte del citato provvedimento n. 34. L’art. 83, co. 2 del d.l. n. 18 dispone che dal 9 marzo all’11 maggio 2020 “è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”.  Con riferimento a tale disposizione, si è posto il dubbio se essa si riferisca anche al termine per proporre la querela che, in base all’art. 124 c.p., è di tre mesi a decorrere dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.Secondo una prima lettura, la sospensione riguarderebbe anche il termine per proporre querela, dovendo considerarsi l’art. 124 una norma procedurale anche se non processuale in senso stretto.

Diversamente, in base a una interpretazione più rigorosa e fondata sul tenore letterale della norma, posto che l’art. 83 non contempla l’art. 124 c.p., deve escludersi che la sospensione riguardi i termini per presentare querela. In tale prospettiva si è altresì osservato che, essendo la querela un atto prodromico all’instaurarsi del procedimento penale, da un punto di vista logico non possono riferirsi alla querela norme che dispongono la sospensione di termini processuali.

Il decreto Rilancio è intervenuto sulla questione disponendo che all’art. 83, co. 2 è aggiunto il seguente periodo: «per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale”. È evidente che l’art. 221 ha voluto risolvere i precedenti dubbi interpretativi stabilendo espressamente che la sospensione prevista dall’art. 83 si applica anche al termine per proporre la querela.

Tuttavia, posto che il provvedimento è entrato in vigore il 19 maggio 2020, l’art. 221 ha efficacia retroattiva poiché sospende il termine per la presentazione della querela dal 9 marzo all’11 maggio.

In pratica, in base al novellato art. 83, se il termine per proporre la querela era ancora in corso durante il periodo di sospensione, la persona offesa dispone di ulteriori 63 giorni rispetto ai tre mesi di cui all’art. 124 c.p. Ad esempio, in relazione a un reato di cui la persona offesa abbia avuto conoscenza il 1 marzo, il termine per proporre la querela viene a scadere il 3 agosto.

Se, invece, tale termine era già scaduto nel periodo compreso fra il 9 marzo e l’11 maggio la persona offesa, la quale era ormai decaduta dal diritto di presentare querela, può di nuovo esercitare tale diritto a decorrere dal 12 maggio.

Sempre per fare un esempio, se il termine per proporre querela era spirato il 1 aprile, in base all’art. 221 la sua scadenza viene prorogata sino al 4 giugno. È evidente, che in questo caso, il decreto Rilancio introduce di fatto una rimessione in termini della persona offesa ai fini della proposizione della querela. Con riferimento a questa seconda ipotesi, si pone il problema se la norma introdotta dall’art. 221 sia costituzionalmente legittima posto che dispone in via retroattiva una norma vantaggiosa per il querelante ma sfavorevole al reo. Infatti il reo, verso il quale si era ormai estinta la potestà punitiva statuale, si trova nuovamente esposto al rischio dell’instaurarsi di un procedimento penale.

Tale problema non si pone se, affermando che la sospensione prevista dall’originario art. 83, co. 2 si riferiva già al termine per la proposizione della querela, si considera l’art. 221 una norma meramente interpretativa. In questa impostazione il problema si supera negando, in buona sostanza, il carattere innovativo dell’art. 221 e dunque la sua retroattività.

Invece, riconoscendo che l’art. 221 è una norma integrativa dell’art. 83, co. 2 in base alla quale è stata introdotta una causa di sospensione dei termini perentori per la proposizione della querela, è innegabile che si tratta di una disposizione retroattiva. A questo punto ci si chiede se l’art. 221 violi il principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole sancito dall’art. 25, co. 2 della Costituzione.

In linea di principio, la soluzione del quesito dipende dalla natura processuale o sostanziale che si attribuisce alla querela. Qualora si consideri la querela un istituto di tipo processuale, le norme che la riguardano si possono ritenere regolate dal principio tempus regit actum con conseguente legittimità di disposizioni che, pur essendo peggiorative per la posizione del reo, siano retroattive. Se invece, com’è opinione prevalente, si assegna alla querela natura prettamente sostanziale, le disposizioni che ne modificano la disciplina soggiacciono al principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole.

A prescindere da queste distinzioni dogmatiche, l’art. 221 confligge con il principio di lealtà che dovrebbe regolare l’esercizio del potere statuale verso il cittadino. Non è in discussione il fatto che le difficoltà del periodo dell’emergenza hanno reso più difficoltoso, anche se non impossibile, l’esercizio del diritto di querela. Sarebbe stato quindi ragionevole, sia nell’interesse della persona offesa sia al fine di limitare gli spostamenti, prevedere un periodo di sospensione dei termini per proporre la querela.

Tuttavia, l’art. 83 del decreto Cura Italia ha di fatto trascurato di disporre la sospensione dei termini per presentare la querela, a differenza di precedenti provvedimenti emergenziali. In tal senso, il d.l. n. 74 del 2012 e il d.l. n. 189 del 2016, emessi rispettivamente in occasione del terremoto che ha colpito Bologna e le province limitrofe e di quello in Italia centrale, avevano entrambi espressamente sospeso «i termini per proporre querela».

L’assenza nell’originario art. 83 di un esplicito riferimento alla sospensione dei termini per presentare la querela sembra semplicemente la conseguenza di una tecnica legislativa frettolosa. Tuttavia, è discutibile che si pretenda di rimediare a una lacuna normativa introducendo una disposizione che stabilisce retroattivamente condizioni più sfavorevoli per il reo.

In conclusione, quantomeno con riferimento ai casi in cui i termini per proporre querela siano scaduti nel periodo intercorrente tra il 9 marzo e l’11 maggio, è dubbia la legittimità costituzionale della disposizione che sospende tali termini. C’è dunque da aspettarsi che, come già avvenuto in tema di prescrizione, la Corte Costituzionale venga investita di una ulteriore questione di legittimità riguardante l’art. 83, nella parte inserita dall’art. 221. Del resto, nemmeno l’emergenza può sovvertire i principi costituzionali sui quali si fonda il nostro ordinamento.

Avv. Lorena Puccetti – Foro di Vicenza su cfnews

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