COA Torino, basta lavoro agile

Giugno 13, 2020 uff Comments Off

«Lavoro agile, ora basta» Lettera dal Coa di Torino. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, nella seduta dell’8 giugno 2020, osserva che: le limitazioni all’attività giudiziaria, pilastro fondante il carattere democratico di qualsiasi comunità, sono risultate inevitabili al fine di preservare la vita e la salute dei cittadini in una situazione del tutto eccezionale di emergenza sanitaria; la necessità di mantenere un distanziamento personale tale da ridurre al minimo il rischio di contagio ha imposto la riduzione dell’afflusso di persone a Palazzo di Giustizia;

nel primo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-2019 – terminata il 12 maggio 2020 – il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha fattivamente collaborato con i dirigenti degli Uffici Giudiziari mettendo a disposizione risorse economiche, professionali e personali, nonché sottoscrivendo protocolli pattizi aventi il solo fine di consentire che l’attività giudiziaria potesse non cessare del tutto come pareva paventarsi;

altrettanto è stato fatto nella c.d. “Fase 2”, nella quale Uffici Giudiziari e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati hanno cercato di dare nuovo avvio alle attività processuali riempiendo con ogni sforzo l’area libera all’interno del perimetro designato, da un lato, dell’art. 87 del d.l. 18/2020 ora convertito nella legge 27/2020 e, dall’altro, dalle prescrizioni dell’Autorità Sanitaria Regionale, del medico competente, dell’RSPP di ogni ufficio giudiziario;

il Consiglio ha altresì svolto attività non di sua competenza, per evitare l’afflusso massivo di colleghi nella cancellerie, e si è prodigato per ritirare dalle cancellerie civili del Tribunale e del Giudice di Pace atti, provvedimenti, verbali poi consegnati ai colleghi torinesi, il cui numero sfiora i 7.200;

il citato art. 87 di 18/20 secondo il quale “la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, compresi gli uffici giudiziari, sia il lavoro agile” è norma che non tiene in alcun conto le specificità dell’attività giudiziaria, nell’ambito della quale, è noto a tutti, il lavoro agile può solo in minima parte sostituirsi alla ordinaria attività lavorativa in presenza, soprattutto nel settore penale;

essa è perciò una disposizione di fatto inattuabile che svuota l’Amministrazione della Giustizia della sua forza lavoro, per la stragrande maggioranza impossibilitata a svolgere le proprie mansioni da remoto, e la consegna di fatto ad una situazione di immobilità o comunque di gravissima limitazione;

tale situazione, nell’ambito di un servizio pubblico tanto cruciale, appare del tutto incoerente con la situazione attuale della sensibile decrescita del rischio Covid-2019, a fronte della quale qualunque cittadino – avvocati, personale amministrativo, giudici – è tornato a svolgere la sua vita non professionale in modo pressoché normale, con minime precauzioni perfettamente attuabili anche all’interno del Palazzo di Giustizia;

notizia diffusa su quotidiani nazionali di ieri, il Piemonte è tra le Regioni con l’indice RT, basato sulla stima riepilogativa dell’RT medio nell’arco di 14 giorni dal 12 al 25 maggio, calcolato al 3 giugno, più basso (0,5);

le disposizioni dell’art. 87 d.l. 18/20 sono attualmente previste fino al 31 luglio p.v. (quando, paradossalmente, potremmo andare in vacanza anche all’estero) limitando la ripartenza delle attività processuali;

non appare ammissibile, trattandosi di un ganglo nevralgico dello Stato, che la Giustizia sia ferma quando viceversa sono giustamente riprese le attività commerciali e financo quelle ludiche;

come noto, Part. 87, 1° comma stabilisce che ‘ fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente deI Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

alla luce di quanto premesso si chiede

che il competente Ministro, come previsto dall’art. 87, 1° comma d.l. 18/2020 ora legge n. 27/2020, ricorrendone le ragioni, proponga al Presidente del Consiglio dei Ministri di stabilire “una data antecedente” rispetto alla data di “cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019” entro la quale la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nel settore della giustizia sia il lavoro agile;

che tale data non sia successiva al 20 giugno 2020;

in subordine, si chiede di poter prevedere che tale modalità permanga in via non ordinaria bensì del tutto straordinaria, salvaguardando le motivate esigenze personali e di salute;

che il legislatore delegato voglia altresì valutare e conseguentemente adottare, con provvedimento certamente urgente vista la situazione della Giustizia e il carico di arretrato fisiologico che la pandemia ha provocato, di contenere il periodo di sospensione feriale rispetto alla previsione dal 1° al 31 agosto contenuta nell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742;

si chiede altresì

ai Capi degli Uffici Giudiziari, alla luce delle mutate condizioni di diffusione del virus Covid-19, di voler aggiornare, sentita l’autorità sanitaria regionale, il medico competente e l’RSPP, le indicazioni igienico sanitarie utili ad evitare forme di assembramento all’interno del Palazzo di Giustizia coerenti con la decrescila sensibile del rischio epidemiologico, sì da poter fruire di altre aule di udienza con particolare riguardo al settore penale e consentire la ripresa dell’ordinaria attività processuale, espressione di valori e diritti fondamentali del cittadino al cui presidio è costituzionalmente preposto l’avvocato.

Torino, 8 giugno 2020.

La Presidente

Avv. Simona Grabbi

Scarica il documento dal sito del COA di Torino

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