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Giustizia, conclusione fase emergenza
Fase emergenziale, conclusione. Dal 1° luglio 2020 il sistema giudiziario tornerà alla normalità. Originariamente il termine finale era stato individuato nel 31 luglio, in luogo del precedente 30 giugno. Tale modifica è effettuata in tutte le disposizioni dell’art. 83 dalla lettera i) del testo originario del decreto-legge. E’ intervenuto il Senato che ha riportato al 30 giugno 2020 – in luogo del 31 luglio 2020 – la data di conclusione della fase emergenziale. Sopprimendo la lett. i) e modificando il comma 6, il Senato ha previsto che la fase emergenziale per gli uffici giudiziari cessi il prossimo 30 giugno: le disposizioni dell’art. 83, relative alle misure organizzative da applicare negli uffici, al rinvio delle udienze, alla trattazione da remoto, sono destinate a trovare applicazione solo fino alla fine del mese di giugno. Dal 1° luglio 2020 – in base alla modifica introdotta dal Senato – il sistema giudiziario tornerà alla normalità.
Tale scelta rappresenta una eccezione rispetto alla dichiarazione di stato di emergenza proclamata dalla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per sei mesi, e pertanto fino al 31 luglio 2020. A seguito della soppressione della lett. i), il Senato ha comunque inserito nell’articolo 1 della legge di conversione la salvezza degli effetti prodotti dalla disposizione del decreto-legge che individuava nel 31 luglio il termine di conclusione della fase emergenziale.
La lettera c) interviene sul comma 7 dell’art. 83, che elenca le misure organizzative che potranno essere adottate dai capi degli uffici giudiziari. In particolare, per quanto riguarda la possibilità di svolgere le udienze civili mediante collegamenti da remoto (lett. f) del comma 7), il decreto-legge precisa che il giudice dovrà essere fisicamente presente nell’ufficio giudiziario; saranno gli altri partecipanti all’udienza – difensori, parti private, eventualmente PM – che potranno collegarsi da
remoto con l’ufficio giudiziario. Il Senato ha precisato che il luogo fisico posto all’interno dell’ufficio giudiziario dal quale si collega il magistrato è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, aula d’udienza.
Il Senato, con la nuova lettera c-ter), ha inserito nell’articolo 83 del decreto-legge Cura Italia un nuovo comma il comma 11.1. Con tale previsione si intende disporre – dal 9 marzo al 31 luglio 2020 – che nei procedimenti civili (tanto contenziosi quanto di volontaria giurisdizione) dinanzi a tribunali e corti d’appello, i magistrati possano procedere al deposito dei propri atti esclusivamente con modalità telematiche; il deposito con modalità diverse deve essere consentito solo a fronte del mancato funzionamento dei sistemi informatici del ministero della giustizia.
La disposizione dunque prescrive modalità informatiche di deposito degli atti da parte dei magistrati, prevedendone l’obbligatorietà anche per il periodo dal 9 marzo all’entrata in vigore della legge di conversione. Si valutino i possibili effetti di questa previsione sugli atti medio tempore già depositati dai magistrati con modalità non telematiche.
Si osserva, inoltre, che questa disposizione individua la scadenza della disciplina speciale nella data del 31 luglio, in difformità rispetto alla data del 30 giugno 2020 prevista dalle altre modifiche approvate dal Senato.
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