Professionisti, Avvocati. Bonus sanificazione previsto dal ‘decreto rilancio’. Provvedimento, modello e circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate e relativo modello per la comunicazione delle spese ammissibili. Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Il ‘decreto Rilancio’ ha introdotto agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione. Con il provvedimento del 10 luglio 2020, sono stati definiti i criteri e le modalità per la fruizione dei crediti d’imposta e per la relativa cessione.
Per poter accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate
- l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione
- l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Per entrambi i crediti d’imposta deve essere utilizzato l’apposito modello di comunicazione.
I contribuenti interessati possono trasmettere la comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, sia direttamente sia avvalendosi di un intermediario, utilizzando l’applicativo web dedicato disponibile in area riservata (Entratel/Fisconline) o i tradizionali canali telematici dell’Agenzia.
Credito adeguamento. Il credito adeguamento spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 al decreto, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Credito sanificazione. Il credito sanificazione spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Provvedimento Direttore Agenzia entrate
- Modello di comunicazione spese adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione
- Istruzioni per la compilazione della comunicazione
- Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica della comunicazione
- Elenco delle attività ammesse a fruire del credito d’imposta
Fonte, Agenzia delle entrate