Deontologia. Consenso per trattenere somme. “L’avvocato può trattenere somme a titolo di compenso solo con il consenso specifico ed espresso (quindi consapevole e mai per facta concludentia) del cliente (art. 31 ncdf, già art. 44 cod. prev.), fatto comunque sempre salvo /’obbligo di rendiconto” ).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 41 del 25 febbraio 2020
Sull’argomento, vedasi anche: