Illecito suggerire al cliente il compimento di atti illeciti, fraudolenti o nulli. Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità, non costituendo “esimente” l’aver asseritamente operato perseguendo l’interesse dell’assistito medesimo seppur in violazione della legge.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 268 del 31.12.2021
Cod. Deont..
Art. 23, comma 6 (Conferimento dell’incarico), nella parte in cui si stigmatizza il comportamento dell’avvocato che suggerisce «comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
Art. 63 (Rapporti con i terzi), sanziona i comportamenti del professionista che “comprometta la dignità della professione e l’affidamento dei terzi”.