Patrocinio a spese dello Stato. Revoca contestuale disposta dal Giudice che condanna la parte per responsabilità aggravata ai sensi dell’art.96 cpc. Esclusione. Competenza ex art. 136 del D.P.R. nr. 115 del 2002.
Mentre, infatti, la decisione sulla responsabilità aggravata nello svolgimento dell’attività processuale spetta alla competenza funzionale e inderogabile del giudice cui parimenti spetta di conoscere il merito della causa -e perciò va esercitata nel provvedimento che determina l’esito della lite da cui si pretenda di dedurre la medesima responsabilità- la revoca del
provvedimento di ammissione al patrocinio, ove mai l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, deve essere disposta con separato decreto, nell’ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo “principale”, e piuttosto intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l’ammissione al patrocinio e l’Amministrazione statale.
Sicché spetta comunque al giudice della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato motivare autonomamente, ai sensi dell’art. 136, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115/2002, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Non è dunque sostenibile che, a fronte di una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, il giudice non debba motivare la revoca del patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato in base a quella statuizione resa nei rapporti tra le parti.
Cass. Civile Sez. 6,Ordin. Nr. 5459 Anno 2022
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 18/02/2022