Messaggi telefonici tra avvocato e cliente. L’uso della messaggistica, che consente una comunicazione più immediata e veloce, non può ritenersi in sé in violazione dell’art. 9 del NCDF poiché, per molti aspetti, ormai rappresenta un vero e proprio metodo di comunicazione avente anche valore legale e che, per di più, fornisce anche una valida prova nel processo. La Decisione richiama, tra l’altro, la sentenza nr. 49016/2017 della Corte di Cassazione la quale ha ritenuto che i messaggi telefonici sono assimilabili alle riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, alle registrazioni fonografiche e, in genere, ad ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose che, ex articolo 2712 cc, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Per la giurisprudenza già citata l’utilizzabilità delle trascrizioni dei messaggi è subordinata all’acquisizione del supporto – telematico o figurativo – che li contiene.
CNF, sentenza n. 28/2021 https://www.codicedeontologico-cnf.it/
Articolo 28.12.21 su CFNews https://www.cfnews.it