Esercizio abusivo professione

Esercizio abusivo della professione forense. Con sentenza n. 23608 del 16.06.2022 la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale in base al  quale costituisce esercizio abusivo della professione, con risvolti penali ex art. 348 cod. pen., la condotta del praticante avvocato che, pur essendo scaduto il termine di sei anni previsto per la “durata” dell’abilitazione provvisoria al patrocinio, prosegua nella difesa di una parte compiendo attività istruttoria e rassegnando le conclusioni.La scadenza del periodo di praticantato ha anche riflessi previdenziali.

Fonte: https://www.cfnews.it/

previdenza/superamento-periodo-massimo-del-praticantato-ricadute-penali-e-previdenziali/

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