Incompatibilità esercizio professione

Incompatibilità tra esercizio della professione e attività di docenza presso un ente di formazione privato sovvenzionato da ente pubblico.Quesito formulato da COA territoriale al CNF e relativo parere. Non risulta, dal quesito, a che titolo venga prestata l’attività di docenza.Ove, infatti, la medesima venisse prestata nel quadro di rapporto di lavoro subordinato, dovrebbe ritenersi non operante l’eccezione all’incompatibilità di cui all’articolo 19, comma 1, della legge n. 247/12 e… , di conseguenza, operante la causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d) della medesima legge (cfr. parere n. 125/2013). Ove invece l’attività di docenza venisse prestata a titolo autonomo od occasionale, potrebbe ritenersi operante l’eccezione all’incompatibilità con l’esercizio di altra attività di lavoro autonomo, desumibile dalla lettera dell’articolo 18, lettera a) (che esclude l’incompatibilità nel caso di esercizio di attività di lavoro autonomo aventi carattere scientifico, letterario, artistico e culturale).

Consiglio nazionale forense, parere n. 61 del 2 novembre 2021


Per comodità, riportiamo gli artt. 18 e 19 della Legge 247/2012, in vigore dal 2.02.2013 nel testo vigente

Art. 18. Incompatibilita’

1. La professione di avvocato e’ incompatibile:
a) con qualsiasi altra attivita’ di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attivita’ di notaio. E’ consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) con l’esercizio di qualsiasi attivita’ di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. E’ fatta salva la possibilita’ di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualita’ di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di societa’ di persone, aventi quale finalita’
l’esercizio di attivita’ di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonche’ con la qualita’ di amministratore unico o consigliere delegato di societa’ di capitali, anche in forma cooperativa, nonche’ con la qualita’ di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.
L’incompatibilita’ non sussiste se l’oggetto della attivita’ della societa’ e’ limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonche’ per gli enti e consorzi pubblici e per le societa’ a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attivita’ di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 19. Eccezioni alle norme sulla incompatibilita’
1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato e’ compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’universita’, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attivita’ professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale,annesso all’albo ordinario.
3. E’ fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attivita’ legale per conto degli enti pubblici con le limitate facolta’ disciplinate dall’articolo 23.

Print Friendly, PDF & Email