Consultazione pubblica dati
Giudice di pace Agrigento
I dati sono trattati dal Ministero della giustizia, Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati in modo da garantire il diritto alla privacy ai sensi del d.lgs. 196/2003. Sono pertanto visibili solo le iniziali delle parti (persona fisica o giuridica) e dell’avvocato.
Ricerche
Faq su Ricerche
Giustizia.it
1) Se non ho una e-mail come posso controllare lo stato del ricorso compilato online?
Nella sezione Ricerche, sul menù a sinistra, clicca su protocollo WEB, scegli l’ufficio da consultare ed inserisci il numero di protocollo WEB che è stato assegnato al tuo ricorso al termine della sua compilazione online. Potrai così verificare l’avvenuta iscrizione al ruolo e successivamente tutti gli eventi inerenti lo stato del ricorso (fissazione prima udienza, giudice assegnatario, etc.)
2) Posso cercare nel sito le informazioni sul mio ricorso solo con il numero di protocollo WEB?
Successivamente all’iscrizione a ruolo del ricorso la ricerca potrà essere effettuata anche col numero di ruolo generale.
3) Perchè, cercando col numero di protocollo WEB, mi appare la scritta “il fascicolo non risulta ancora iscritto al ruolo generale dell’ufficio”?
Fin quando il tuo ricorso non verrà iscritto a ruolo la ricerca potrà essere fatta esclusivamente per numero di protocollo WEB e la risposta all’interrogazione sarà “il fascicolo non risulta ancora iscritto al ruolo generale dell’ufficio” (è il caso in cui il ricorso viene inviato a mezzo posta: il tempo tra la spedizione e l’iscrizione non è prevedibile!).
4) Non ho compilato il ricorso online. Posso ugualmente verificare lo stato di un procedimento proposto innanzi al giudice di pace?
Sì. È possibile verificare lo stato di un qualsiasi procedimento di competenza del giudice di pace, anche se non è stato compilato online il ricorso e la nota d’iscrizione a ruolo, purchè inserito nella banca dati del Sistema Informatico (SIGP) utilizzato presso l’ufficio scelto.
La ricerca può essere effettuata con il numero di ruolo generale, sentenza, decreto ingiuntivo, cliccando la relativa voce nel menù Ricerche, scegliendo l’ufficio da consultare e digitando numero ed anno di riferimento.
5) Posso effettuare la ricerca di un procedimento con la data dell’udienza di comparizione contenuta nell’atto di citazione?
Per i procedimenti incardinati con citazione è possibile effettuare la ricerca inserendo la data di citazione 1° udienza cliccando l’apposito tasto nel menù Ricerche,selezionando l’ufficio di competenza.
È possibile, inoltre, perfezionare la ricerca utilizzando come ulteriori parametri (facoltativi!) le iniziali delle parti (attore e convenuto) e/o dell’avvocato.
6) Cosa significa che il ricorso, in Opposizione a Sanzione Amministrativa, è stato dichiarato inammissibile?
In generale, l’inammissibilità consiste nella mancanza del potere di una parte a proporre una domanda dovuta all’inosservanza di un termine procedurale o ad una modalità di forma. Nel caso di specie, occorre leggere le motivazioni addotte dal giudice nel provvedimento emesso. Quest’ultimo è notificato presso il domicilio eletto.
7) Cosa significa l’evento ‘COSTITUZIONE PARTE’ o ‘COSTITUZIONE PARTE PERSONALMENTE’?
Nell’ambito del processo civile le parti principali sono costituite dall’attore, che è colui che promuove il giudizio al fine di far valere un proprio diritto ed il convenutoche è colui che è chiamato in giudizio.
Il termine “costituzione delle parti” indica quindi l’atto con cui le parti si presentano al Giudice esponendo le proprie domande, contenute nell’atto introduttivo del giudizio, (atto di citazione che dovrà essere regolarmente notificato al convenuto e successivamente depositato presso la cancelleria del giudice competente) e le proprie difese (contenute nella comparsa di risposta).
Le parti, in genere, dovranno agire per il tramite di un avvocato cui dovrà essere rilasciata la procura (atto con cui il Cliente conferisce ad un Avvocato il potere di rappresentarlo e difenderlo in giudizio). Vi sono casi, espressamente previsti dalla legge, in cui sarà possibile agire personalmente; ad esempio nell’ambito del procedimento dinnanzi al Giudice di Pace avente ad oggetto un’opposizione a sanzione amministrativa, i soggetti interessati, ossia ricorrente e resistente, potranno agire senza l’ausilio di un avvocato, attraverso il deposito degli atti di rispettiva competenza (ricorso/memorie difensive).