Monitorio, opp.tardiva

La parte intimata, una volta appresa -in qualunque modo- l’esistenza  del decreto ingiuntivo che assume non essergli stato notificato, ha l’onere di proporre l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., entro il termine di quaranta giorni dalla conoscenza dell’esistenza del decreto,comunque acquisita,come ripetutamente affermato, e da tempo, da questa Corte (innanzitutto da Sez. unite, sentenza n. 9938 del 12/05/2005, Rv. 582807 – 01, e comunque, ex permultis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7560 del 08/03/2022, Rv. 664561 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2608 del 02/02/2018, Rv. 647922 – 01; sino a risalire a Sez. 1, Sent.nr.1648 del 20/07/1965, Rv. 313147-01).

Se dunque il debitore intimato omette di promuovere l’opposizione tardiva nel suddetto termine, nessuna opposizione è più possibile, ed ai fini della validità dell’iscrizione ipotecaria diventa irrilevante la circostanza che il decreto sia stato o non sia stato ritualmente notificato.

…L’attore, infatti, ha chiesto dichiararsi l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria e la condanna del Condominio al risarcimento del danno: ha dunque formulato la domanda di cui all’art. 96, comma secondo, c.c. Una simile domanda, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, non può essere proposta in via autonoma, ma va obbligatoriamente proposta al giudice dinanzi al quale è stata proposta la domanda che si assume temeraria, ovvero – nel caso di incauta esecuzione – dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione (Sez. U – , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 02). Nel caso di specie, pertanto, [] avrebbe dovuto  proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ed in quella sede far valere la responsabilità aggravata ex articolo 96, secondo comma, cpc.

Corte di Cassazione- Ordinanza nr.23955/2022, pubbl. 2.08.2022

 

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