È infondata la q.l.c. dell’art. 59 della L. n. 247/2012, per asserito e generico contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede una notifica all’incolpato della data delle udienze/sedute disciplinari.
Corte di Cassazione Sez.Unite, sentenza nr. 29589 dell’11 ottobre 2022
…La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di cui a Cass. SU, 3 novembre 2020, n. 24377, richiamata dalla decisione del CNF, secondo cui «[n]el giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter cpp, tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà» (si vedano,
anche, in senso conforme, Cass., SU, 19 novembre 2021, n. 35459; Cass., SU, 24 gennaio 2013, n. 1715, ed ancora Cass., SU, 24 febbraio 2015, n. 3670, che esclude il diritto al rinvio dell’udienza disciplinare da parte dell’avvocato sottoposto al relativo procedimento allorché non provi che l’impedimento a parteciparvi sia stato determinato da forza maggiore; specificamente, in relazione alla natura dell’impedimento addotto nel caso in esame, nell’escludere che una lombosciatalgia anche acuta possa costituire impedimento assoluto a comparire, si veda Cass., SU„ 20 luglio 2012, n. 12608).
-Né può sostenersi che il fatto che l’essere stato analogo impedimento già addotto e ritenuto in precedenza in primo grado dal CDD sufficiente a giustificare una prima richiesta di rinvio configuri circostanza di per sé idonea a configurare un diritto al rinvio in ipotesi di reiterazione in tal senso di plurime richieste di differimento.
…Quanto poi all’ulteriore doglianza…per la mancata comunicazione all’incolpato della seduta del 19 luglio 2018, rinviata al 27 luglio 2018, della quale ha avuto notizia solo al momento della notifica del provvedimento disciplinare, essa deve ritenersi inammissibile, risultando oggetto di censura la sola ratio espressa in relazione al fatto che non è prevista alcuna comunicazione all’incolpato dall’art. 18 del vigente regolamento del CNF n. 2/14, ma non anche quella concorrente nella parte in cui la decisione del CNF in questa sede impugnata ha rilevato che «[l]a partecipazione dell’incolpato alla successiva fase dibattimentale è comprovata, peraltro, dalla istanza di rinvio, per cui non può ritenersi leso in alcun modo il diritto di difesa».
…Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta difetto d’istruttoria, è inammissibile. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (cfr., ex multis,Cass., SU, 8 novembre 2020, n. 24896; Cass., SU, 29 novembre 2018, n. 30868; Cass., SU, 2 dicembre 2016, n. 24647), essendo le decisioni del CNF in sede disciplinare impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933 soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di
legge, l’accertamento del fatto così come la valutazione delle risultanze processuali esulano dal controllo di legittimità della Corte, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, cioè nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quella per il quale è stato conferito, circostanza che – con ogni evidenza – non ricorre
nella fattispecie in esame.
…Il ricorrente, ha sollevato, insubordine, in modo del tutto generico, questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 della I. 31 dicembre 2012, n. 247, «nella parte in cui non prevede una notifica della data delle udienze/sedute disciplinari»….Sul punto….deve ritenersi la questione così come proposta comunque inammissibile, contenendo la stessa soltanto la generica deduzione dell’illegittimità costituzionale della norma citata e non anche l’indicazione delle ragioni di contrasto con la disposizione costituzionale individuata, nella specie, l’art. 24 Cost. (cfr. Cass. sez. 3, ord. 26 novembre 2019, n. 30378; CaSS. sez. 1, 13 maggio 2005, n. 10123).