Cassazione. Sussistenza e validità della procura speciale rilasciata dalla parte ricorrente al difensore, ai sensi degli artt. 83 e 365 cpc. La sezione sesta – sottosezione Terza civile – della Corte di cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni, di contrasto e di massima di particolare importanza: a) se sia sufficiente a soddisfare il requisito di specialità prescritto dall’art. 365 cpc l’apposizione della procura in calce o a margine del ricorso, indipendentemente dal suo contenuto e sempreché il testo non sia inequivocabilmente incompatibile con la presunzione di riferibilità al giudizio a cui accede;
b) se debbano essere equiparate, ai fini della valutazione del requisito ex art. 365 c.p.c., tutte le ipotesi di “collocazione topografica” della procura e, cioè, sia i casi in cui la stessa è apposta a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia quelli in cui la procura è redatta su un foglio separato oppure su un altro supporto autonomo congiunto al ricorso stesso (o materialmente o mediante modalità informatiche o, comunque, secondo la vigente disciplina, anche regolamentare, in tema di atti telematici); c) in quali casi, eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di “collocazione topografica” della procura, il contenuto testuale della procura debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall’art. 365 cpc. e, quindi, non riferibile al giudizio di cassazione.
Presidente: A. Amendola. Relatore: A. Tatangelo
Cass. Sez. VI.Ordinanza interlocut. nr. 6946 del 02.03.2022