Pec, prova avvenuta notifica sentenza

In tema di notificazione con modalità telematica, con le modifiche introdotte dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 alla legge 21 gennaio 1994 n. 53, è stata introdotta la PEC quale strumento utile per le notifiche degli atti da parte degli avvocati autorizzati, da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 3 bis (Sez. 3, 14/12/2016, n.
25758)...La notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (ex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 nel testo, modificato dall’art. 16 quater, comma 1, lett. d), del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 228 del 2012) è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità ex art. 16 undecies del citato d.l. n. 179 del 2012 (cfr. anche Cass.Sez. 3, Ordinanza n. del 19/09/2017).

…la controricorrente ha fornito la prova di avergliela notificata tramite notifica telematica dotata di firma digitale eseguita e ricevuta in data 17 settembre 2016 (v. sub doc. n. 1 allegato al controricorso). Ebbene, la controricorrente con la notifica valida in quanto conforme al modello normativo sopra ricordato (artt. 3 bis e 6 della l. n. 53 del 1994, cosi come modificata dalla lett. d) del comma 1 dell’art. 16 quater del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 228) ha fornito la prova del maturarsi del termine per impugnare, in quanto ha prodotto, come già sopra precisato, in copia cartacea il messaggio di trasmissione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché ha debitamente allegato la copia conforme della sentenza (già notificata in formato digitale), allegazione che è stata effettuata mediante estrazione dalla copia informatica dell’atto su supporto analogico e attestazione di conformita’, nel rispetto cioè delle modalità previste dall’articolo 16-undecies del d.l. n. 179 del 2012.

…Ma è stato altresì affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte che anche la notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all’originale, ma la cui relata contenga solo l’indicazione della data di pubblicazione e l’attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell’atto e al concreto esercizio del diritto di difesa (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20747 del 16/08/2018).

…Secondo il disposto normativo dettato dall’art. 2719 cod. civ., “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Orbene, è fuor dubbio che il difensore che abbia rilasciato – come nella specie – l’attestazione di conformità ex art. 16-undecies del d.l. n. 179 del 2012 rivesta la qualifica di pubblico ufficiale. E’ stato infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità che dal disposto normativo di cui all’art. 6 della legge n. 53 del 1994,- ove è previsto che l’avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto – si evince che la figura dell’avvocato che compie l’attività di notifica in proprio risulta equipollente a quella dell’ufficiale giudiziario (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n.32255 del 10/12/2019; v. anche: n. 15234 del 2014; n. 8395 del 2015; n. 20198 del 2018).
Ma è lo stesso comma 3-bis dell’art. 16-undecies del d.l. n. 179/2012 che prevede espressamente, ora, che: ”I soggetti di cui all’articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformita’ previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto”, rientrando in tale categoria dunque anche i difensori. Ne consegue che l’attestazione di conformità rilasciata dal difensore, quale pubblico ufficiale, rendendo le copie fotostatiche probatoriamente equivalenti alle copie autentiche del documento (nel caso di specie, le copie in formato
analogico estratte dai file informatici agli originali telematici sono state autenticate mediante attestazione di conformità apposta su foglio separato  congiunto materialmente alle copie analogiche, in ossequio al disposto dell’art. 16-undecies d.l. 179/2012, cit.), toglie respiro anche alle ulteriori obiezioni sollevate dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ.

6.2.5 Non risulta neanche condivisibile l’ulteriore obiezione, sollevata dalla banca ricorrente nella memoria, relativa alla non idoneità della documentazione fornita dalla controricorrente a dimostrare l’esistenza della predetta notifica della sentenza in ragione del fatto che il deposito dei file originari contenenti la predetta notificazione telematica ai difensori avrebbe dovuto avvenire anch’essa telematicamente (come, ora, sarebbe possibile dal 31 marzo 2020). Evidenzia sempre la ricorrente che se la controricorrente avesse mantenuto l’interesse a far valere la propria eccezione di  inammissibilità del ricorso per tardività, avrebbe dovuto necessariamente provvedere al deposito telematico – ex art. 372 c.p.c. – dei file relativi alle PEC di accettazione e consegna della notificazione avvenuta il 17/9/2016, essendo possibile a decorrere dal 31/3/2021 il relativo deposito telematico – secondo le modalità e utilizzando i formati consentiti dall’ordinamento – degli “originali” file informatici. Ricorda infatti la società ricorrente che l’art. 221, comma 5, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020, ha statuito che “Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di
cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia …” e che il decreto attuativo ha stabilito che è stata accertata presso la Corte Suprema di Cassazione l’installazione e  l’idoneità delle attrezzature informatiche, nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione del settore civile per il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti a decorrere dal 31 marzo 2021. Con la conseguenza – aggiunge la ricorrente – che dal 31/3/2021 sarebbe possibile effettuare il deposito telematico di atti e documenti in relazione ai giudizi pendenti avanti la Suprema di Cassazione, e con l’ulteriore corollario rilevante che, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, la prova della notificazione avvenuta mediante mezzi telematici avrebbe dovuto essere fornita esclusivamente e necessariamente attraverso il deposito telematico dei file (formato “.eml” ovvero “.msg”), delle ricevute di accettazione e consegna, a nulla dunque rilevando l’eventuale
copia analogica attestata conforme ex art. 9 L. 53/1994 cit…

…In tema di ricorso per cassazione, fino all’attivazione del processo civile telematico, il difensore assolve all’onere di depositare copia conforme all’originale del provvedimento impugnato e della relativa notificazione, ove non abbia disponibilità della stessa con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, estraendo una copia analogica dall’originale digitale presente nel fascicolo informatico ed attestando la conformità dell’una all’altro, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9- bis, del d.l. n. 179 del 2012 (Sez. 3, Sentenza n. 26520 del 09/11/2017).

6.2.5.2 A ciò va aggiunto, come circostanza dirimente, che il deposito del ricorso e del controricorso con i relativi allegati documentali è intervento, nel caso di specie, ben prima del 31 marzo 2020, data di entrata in funzione del processo telematico in Cassazione. Una volta acquisita in tal modo, ritualmente, la prova documentale necessaria, nulla impone di rinnovare l’acquisizione stessa – già definitivamente perfezionata con tali modalità – con una ulteriore produzione secondo le modalità telematiche successivamente entrate in vigore.
6.2.5.3 Nel caso di specie il riscontro dell’incarto processuale ha dunque dimostrato – come già sopra rilevato – che in realtà, a fronte della notificazione a mezzo pec della sentenza impugnata ai difensori della ricorrente, intervenuta in data 17.9.2016, la notificazione del ricorso per  cassazione è invece intervenuta solo in data 25.9.2017, e dunque ben oltre il termine breve di cui all’art. 325, 2 comma, cod. proc. civ.

6.3 Quanto fin qui osservato assorbe l’esame delle ulteriori obiezioni sollevate dalla banca ricorrente nella memoria da ultimo depositata, in ordine all’asserita irritualità ed irrilevanza probatoria dei file contenuti nella chiavetta USB depositata con i documenti ex art. 372 cod. proc. civ., stante la sopra riferita idoneità della documentazione cartacea già depositata dalla controricorrente e contenente la copia analogica dei file telematici a dimostrare l’intervenuta notificazione della sentenza qui impugnata.
P.Q.M.  dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità

Civile Ord. Sez. 1 Num. 23606 Anno 2022
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: AMATORE ROBERTO
Data pubblicazione: 28/07/2022

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