Assunzione di incarico per ricorso in cassazione senza essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti l’incarico di proporre ricorso per cassazione sebbene non iscritto nell’elenco speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando in contrario l’espressa riserva, rivolta al cliente, di usufruire della collaborazione formale di un collega munito del titolo di avvocato cassazionista (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Greco), sentenza n. 191 del 5 novembre 2021