Rilascio copie atti processuali

Diritti per il rilascio di copie di atti processuali senza certificazione di conformità. Artt. 40-269 DPR nr.115/2002. Nota Ministero Giustizia del 17 maggio 2022. Pagamento dei diritti per il rilascio di copie di atti processuali a mezzo TIAP-Documenti, nell’ambito della sperimentazione in essere presso la Procura della Repubblica di Agrigento. Indicazioni in merito all’esazione del diritto di copia in sede di rilascio della copia informatica degli atti e documenti contenuti al fascicolo telematico del procedimento penaleIl diritto di copia e il diritto di certificato sono rispettivamente dovuti a fronte del rilascio di copia o dell’estratto del documento (tale per intesa la riproduzione rispettivamente totale o parziale dell’atto),ovvero a fronte del rilascio di certificato (tale per intesa l’attestazione dell’esistenza dell’atto, del suo contenuto reso in sintesi,della partecipazione ad esso di talune persone, della sua data o di altri elementi in relazione ai quali viene fatta la richiesta).

In particolare, le norme del testo unico che disciplinano il diritto di copia sono contenute agli artt. 40, 267, 268, 269 e 274, da leggere, per i profili relativi al processo penale, unitamente alle disposizioni del codice di rito (artt. 116, 117 e ss. c.p.p. e 43 disp. att. c.p.p.)….

Allegati e correlati

Nota DAG. Min.Giust. del 16 maggio 2022, prot. 108135

Procura Repubblica Agrigento, rilascio copie.Pagina web

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Vademecum. Ordine Avvocati Bologna

 

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