Stalking condominiale

Il delitto di “atti persecutori” previsto dall’art. 612 bis c.p. va più correttamente inserito in un più ampio contesto, ovvero secondo la rubrica nei “delitti contro la libertà morale” della sezione III del capo II del Codice Penale, dunque in una più ampia serie di fattispecie. L’esistenza di una relazione affettiva o familiare costituisce, infatti, un’aggravante della fattispecie (art. 612 bis comma 2 c.p.), non la condotta tipica del reato. A leggere il primo capoverso della norma, ciò che rileva sul piano oggettivo, alternativamente, è dunque la condotta molesta o minacciosa che: cagioni nella vittima ansia o paura, ingeneri un timore per l’incolumità propria o dei familiari, costringa taluno ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il reato di stalking è infatti reato a forma libera, eventualmente abituale, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di condotte plurime…Integrano il reato di atti persecutori anche due sole condotte tra quelle descritte dall’art. 612 bis c.p. che siano ripetute in un arco di tempo anche molto ristretto (Cass. pen., sez 5, n. 33563 del 16.6.2015), a condizione tuttavia che si tratti di condotte autonome e che siano caratterizzate dalla loro reiterazione nel tempo (ex multis Cass. pen., sez. 5, n. 46331 del 5.6.2013; Cass. pen., sez. 5, 54920/2016 e Cass. pen., sez. 5, n. 38306/2016).

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Autore M.Zanussi

 

 

 

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