Patrocinio a spese dello Stato

Il Patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come “gratuito patrocinio”, è un istituto che consente ai soggetti meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria.

Tale diritto è previsto anche nella Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU) che all’art. 6 c. 3 lett. c, dispone che «ogni accusato ha diritto difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia».

La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002).

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un Avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale

  1. nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate;

  2. nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Chi può essere ammesso

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore al limite individuato annualmente con decreto ministeriale.

Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Possono richiedere l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;

  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;

  • gli apolidi;

  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Differenza tra difesa d’ufficio e Patrocinio a spese dello Stato

La difesa d’ufficio è un istituto previsto in materia penale (o nei procedimenti davanti al tribunale dei minorenni); la sua finalità consiste nel garantire la difesa a ciascun soggetto. Pertanto, nel caso in cui un individuo si trovi coinvolto in un procedimento penale e non disponga di un avvocato o ne sia privo (ad esempio, perché il difensore ha dismesso il mandato), avverrà la nomina d’ufficio.

Il difensore d’ufficio è nominato dal giudice, o dal pubblico ministero, i quali attingono ad un elenco di difensori. L’avvocato d’ufficio ha l’obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

Veniamo ora alla differenza più significativa (per il cliente) tra Patrocinio a spese dello Stato e difesa d’ufficio: le spese della difesa d’ufficio sono a carico della parte, salvo che sussistano i requisiti per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

Il difensore d’ufficio, quindi, viene pagato dal cliente; solo nell’ipotesi in cui il soggetto non abbia un reddito sufficiente, ossia abbia i requisiti, potrà chiedere di essere ammesso al beneficio e, in caso di accoglimento della richiesta suddetta, il suo difensore sarà remunerato dallo Stato.

Dove si presenta la domanda

La domanda di ammissione, in ambito civile, si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per il tramite del proprio difensore con le modalità stabilite dallo stesso, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;

  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;

  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Come si presenta la domanda

I nominativi degli Avvocati iscritti nell’Elenco dei difensori abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato sono reperibili sull’Albo degli Avvocati di Agrigento, attraverso l’apposito menù a tendina.

Nella consueta ottica di aumentare e migliorare i servizi offerti, dal 03 aprile 2018 è stata attivata presso l’Ordine degli Avvocati di Agrigento la nuova modalità di deposito delle istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato Civile.

La nuova procedura, interamente telematica, semplifica notevolmente l’attività dell’Avvocato: l’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata dal difensore, che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda, e depositata tramite l’apposita piattaforma SFERA.

Il Consiglio dell’Ordine, acquisita la domanda di ammissione al Patrocinio a Spese dello stato:

  • valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità,

  • emette uno dei seguenti provvedimenti:

    • accoglimento della domanda

    • non ammissibilità della domanda

    • rigetto della domanda

  • trasmette copia del provvedimento all’Ufficio delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati.

Il difensore, verificato l’esito dell’istanza tramite l’apposita piattaforma SFERA, provvede a scaricare la relativa delibera e i documenti necessari per il successivo deposito in giudizio.

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